Sicurezza stradale e animali: novità in arrivo

Sicurezza stradale e animali: novità in arrivo

La riforma del Codice della Strada, già licenziata dalla Camera e ora all’esame del Senato, va a estendere i reati di omicidio e lesioni stradali a chi abbandona l’animale che provoca il sinistro. Obiettivo è la tutela della sicurezza degli utenti.

Abbandono di animali

L’articolo 2 del disegno di legge “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato titolato “Abbandono di animali” e reca modifiche al codice penale.

Sostanzialmente l’intervento risulta duplice:

  • viene novellato l’art. 727 c.p. in tema di abbandono di animali, prevedendo al verificarsi di determinate circostanze un inasprimento sanzionatorio;
  • vengono modificati gli artt. 589-bis e 590-bis, per le ipotesi in cui i fatti ivi previsti siano ricollegati a un sinistro stradale, che abbia cagionato la morte o lesioni personali, provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Inasprite le sanzioni per chi abbandona animali nel contesto stradale

In dettaglio, l’articolo 2 del testo, al comma 1, lettere a) e b), va a novellare l’art. 727, commi 1 e 2, del codice penale.

Va rammentato che l’articolo in questione, da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge n. 189 del 2004, contempla la fattispecie dell’abbandono di animali statuendo che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro”.

La nozione di abbandono (Cass., sez. III penale, 13 maggio 2011, n. 18892) ricomprende non solamente il distacco totale e definitivo, bensì pure l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse nei confronti dell’animale, ad opera del soggetto su cui incombe l’obbligo di custodia dello stesso, come il proprietario, il possessore o il detentore.

La lettera a), comma 1, dell’articolo 2 prevede un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze.

La novella introduce, quindi, una circostanza aggravante speciale e oggettiva, concernendo il luogo in cui è commesso il fatto che costituisce reato, a effetto comune.

Considerato lo scopo del titolo I del disegno di legge, che come chiarito nella Relazione illustrativa interviene “al fine di adeguare il quadro normativo vigente ai più elevati standard di sicurezza richiesti dal contesto sociale, politico ed economico di riferimento, e introdurre maggiori garanzie a presidio degli utenti della strada”, la ratio della previsione, secondo il dossier parlamentare, si ravvisa nell’esigenza di introdurre un deterrente preordinato a scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che potrebbe derivare dall’abbandono di un animale su strada e nelle relative pertinenze.

Sospensione della patente se si utilizza un veicolo

La lettera b), comma 1, dell’articolo 2 in parola, introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso tramite l’uso di veicoli.

Modifiche a omicidio e lesioni stradali

Il comma 2, dell’art. 2, modifica gli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale che disciplinano rispettivamente le fattispecie dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Tali articolo furono introdotti con la legge n. 41 del 2016, la quale ha novellato il codice penale in materia di omicidio colposo (art. 589) e lesioni colpose (590).

I suddetti articoli dedicano un’autonoma incriminazione ai fatti nei quali la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cioè le ipotesi di colpa specifica ex art. 43 codice penale) inerisce alla circolazione stradale.

Prima dell’operatività della legge n. 41 del 2016, tale evenienza era considerata circostanza aggravante.

L’omicidio nautico e le lesioni personali nautiche sono al loro volta state introdotte con la legge n. 138 del 2023.

L’art. 589-bis punisce oggi il reato di omicidio stradale e nautico con la reclusione da 2 a 7 anni.

Estensione dell’omicidio o lesione stradale a chi abbandona l’animale

La modifica in discorso prevede un’estensione dell’applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte.

L’articolo 590-bis, a sua volta disciplina il reato di lesioni personali stradali e nautiche gravi o gravissime, punendole con la reclusione da 3 mesi a 1 anno (le lesioni gravi) e da 1 anno a 3 anni (le lesioni gravissime).

Con riferimento a tale fattispecie la riforma prevede che le medesime pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada ovvero nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un sinistro stradale che cagiona le lesioni personali.

Obiettivo tutelare la sicurezza stradale

Pure in ipotesi siffatte, secondo il dossier parlamentare, la ratio si ravvisa nell’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza degli utenti della strada minacciata dalla presenza di un animale incustodito.